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Dobbiamo fare il
conto delle Proposte Legislative? Basta spulciare il sito del Parlamento, una
Legislatura dopo l’altra, per trovarne un buon numero. Delle Petizioni? Anche
qui ce ne sono diverse, con intere proposte di Iole Natoli (la più recente
è del 2018), con richieste di emendamenti ancora di Natoli e con solleciti
per un’approvazione. Tra queste ultime spicca quella di Laura Cima, sia per le oceaniche
adesioni di pubblico, sia perché si tratta di un’ex parlamentare che in due
delle Legislature precedenti aveva presentato una sua Proposta di Legge,
“ovviamente” nemmeno discussa.
Ma c’è dell’altro.
Ci sono scritti che datano dal 1979, lettere aperte a Parlamentari e
Ministre, Conferenze, Incontri virtuali e reali, Convegni organizzati da
differenti Reti e Associazioni.
Dal 1979-80 in
effetti qualcosa è cambiato. La stampa - che si era accesa solo in occasione di cause eclatanti (la prima fu proprio di Natoli)
e di sentenze storiche, quella della Corte CEDU del 2014 (caso Cusan e Fazzo)
e quella della Consulta del 2016 - la stampa, si diceva, e i vari media si
sono FINALMENTE scatenati. Del cognome materno si legge adesso dovunque.
Rendiamo atto dello
sforzo compiuto a tutte e tutti coloro che si sono spesi nel tempo, in un
modo o nell’altro, anche con gruppi social sul tema, e in particolare oggi
alla Ministra Elena Bonetti, mossa dal chiaro intento di “portare a casa” un
risultato entro questa Legislatura.
Quel che si porterà
a casa, però, non è dato sapere per intero. Ci vorrà un testo unificato
varato da una delle due Commissioni Giustizia (Camera e Senato), per scoprire
cosa delle varie proposte sarà stato accolto e cosa, invece, sarà rimasto
fuori della porta.
Proprio perché
ancora questo testo unificato non c’è, ci sembra utile prima di riferirci a
un articolo specifico del fac-simile di una Proposta di Legge contenuta nella
Petizione Natoli del 2018, ovvero l’art. 5, soffermarci sulla nostra
Costituzione.
La Costituzione italiana non è un manuale di
precettistica. Non è il Bignami delle leggi italiane.
La Carta costituzionale offre ed espone una concezione organica, declinata
attraverso i suoi articoli ed è stato ricordato anche di recente dal
Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, che nessun
articolo di essa può avere preminenza sugli altri. E allora ci soffermiamo
non solo sugli artt. 3 e 29, ma anche sugli artt. 10 e 80.
Tra i trattati e le
Convenzioni internazionali che l’Italia ha sottoscritto esiste anche la CEDU,
ovvero la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che più propriamente e
democraticamente è definita in altri Stati “dei Diritti umani”.
L’organo di tutela
di tale Convenzione è la Corte CEDU, Tribunale che ha sede a Strasburgo,
quello stesso che ha segnato con la sentenza n. 7 del 2014 lo spartiacque in
terra italiana nella questione del Cognome. Da allora esiste infatti un prima
e un dopo, quanto meno nelle argomentazioni giuridiche. Anche la sentenza
della Consulta del 2016 deriva sostanzialmente da lì.
Non sarà dunque
inappropriato esaminare alcune
considerazioni in merito al principio di NON discriminazione nell'interpretazione della CEDU,
di Carmelo Danisi, oggi Professore a contratto del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. Da un
suo scritto pubblicato su forumcostituzionale.it, stralcio quanto segue:
«Per quanto riguarda la disposizione della CEDU, centrale è l’affermazione secondo cui il contenuto dell’articolo 14
CEDU non ha carattere sostanziale: esso si applica unicamente in
combinato agli altri diritti sanciti nella Convenzione. Ciò è stato
ripetuto innumerevoli volte dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze».
Ancora: «Non discriminazione e CEDU: l’art. 14 e i suoi limiti.
Il principio di non discriminazione è diffusamente riconosciuto come
manifestazione del più generale principio di eguaglianza. Sulla base di
quest’ultimo, situazioni simili devono essere trattate in modo uguale mentre
situazioni diverse in modo differente. In caso contrario, e in
assenza di ragionevoli giustificazioni, il trattamento deve
considerarsi discriminatorio. Tali principi rappresentano elementi
fondamentali della normativa internazionale relativa ai diritti umani».
Ora,
se "situazioni simili devono essere trattate in modo uguale mentre
situazioni diverse in modo differente", allora appare vero anche
l'inverso e TUTTE LE PROPOSTE che pretendano di ignorare la diversità tra la
donna e l'uomo, in rapporto alla generazione dei figli su cui si fonda il
concetto stesso di genitorialità, SONO nei fatti DISCRIMINATORIE nei
confronti delle donne. in quanto non rispettano, né considerano minimamente, l’assoluta diversità della situazione
femminile e del figlio/a in rapporto a questa.
Torniamo
adesso all’art. 5 della Petizione Natoli già citata.
«In
conseguenza del tempo in cui viene effettuata la registrazione anagrafica
legata all’evento della nascita, l’ordine
dei cognomi è attribuito per prossimità neonatale. Prevede pertanto in
prima posizione il materno, salvo diversa indicazione concorde presentata
all'Ufficiale di Stato civile da entrambi i genitori. Ove la richiesta di
ordine diverso da quello derivante dalla prossimità neonatale sia presentata
da un genitore soltanto, l'Ufficiale di Stato civile attribuirà i due cognomi
nell’ordine risultante dal sorteggio».
Solo chi fosse affetto da cecità
conclamata potrebbe sostenere che tale articolo celi o comunque contenga una
qualche forma di discriminazione. Non prevede infatti una obbligatorietà della
priorità da assegnare al cognome materno. Al contrario, presenta un perfetto bilanciamento dei diritti, garantito sia
dalla possibilità della modifica concordata dai partner, sia dall'intervento
improntato all'uguaglianza bipartisan da parte dell'Ufficiale di Stato civile
in caso di disaccordo dei genitori. Esiste dunque una PARITÀ ASSOLUTA, pur
nel riconoscimento della specifica relazione madre-figlio al momento della
nascita e in tutta la prima fase successiva.
Ma se non c’è l’obbligo a che
serve la formula? Tanto vale scavalcare la diversità e amen, qualcuno
potrebbe pensare. E invece no, non è per niente così. In
questo caso non si può partire dal diritto esercitato dall’uomo per
allargarlo alle donne, perché in
questo caso c’è qualcosa di molto diverso da ciò che ha caratterizzato la
discriminazione ai danni del genere femminile sul lavoro, sull’equa
retribuzione, sull’accesso alle carriere e su altro.
Mentre negli esempi elencati ci siamo trovati storicamente SOLO dinanzi a
un’esclusione della donna da compiti e ruoli che venivano pertanto esercitati
unicamente dagli uomini, nel caso del cognome dei figli ci troviamo NON
davanti a un’esclusione delle donne ma a un utlizzo delle stesse
accompagnato da una SOTTRAZIONE, dato che l’identità dei figli - che
è stata poi definita attraverso il cognome - era originariamente e altrettanto
ovviamente legata al clan matriarcale e dunque alle donne, in quanto
uniche ospitanti dello zigote (ovulo fecondato), uniche collaboratrici al suo
sviluppo tramite la gravidanza, uniche “attrici” della messa al mondo del
figlio.
In sostanza, non è stato proibito alle donne di figliare, come di
lavorare o di accedere a carriere di prestigio, ma di far riconoscere il
legame diretto, che non ha un uguale corrispettivo nella parte maschile, tra
il figlio generato e la madre. È stato e continua ad essere un furto non
soltanto nei confronti della madre ma anche nei confronti della figlia e del
figlio, ai quali il concetto di parità – che in questo caso appare riduttivo
- non rende adeguata giustizia.
Non soltanto i numerosissimi femminicidi ma anche le frequenti uccisioni
dei figli, quasi sempre per mano maschile, testimoniano di un cancro che fagocita le persone, in
primo luogo le vittime ma anche gli autori di questi delitti, condizionati
dall’aver introiettato il concetto di PROPRIETÀ della donna e dei figli. Il patriarcato ha voluto spezzare il
naturale rapporto figli-madri, ha voluto farlo rimuovere dalla mente dei
figli con la formula della patrilinearità.
Ora, una legge che si limitasse a introdurre il cognome materno fin qui
assente - o, se presente, subordinato al consenso paterno ovvero
paradossalmente al consenso di chi NON ha messo al mondo il figlio - è insufficiente per agire nel profondo
delle coscienze.
Occorre qualcosa di più, occorre
insegnare a RICORDARE, a NON RIMUOVERE, a conservare l’immagine di quel
legame affinché gli uomini possano riconoscerlo e rispettarlo anche quando,
con legame coniugale o meno, si uniranno a una donna per poter generare dei
figli. I figli non sono proprietà. I
figli hanno dei diritti e tra questi diritti hanno quello di poter crescere
in una società sana, che non faccia della rimozione affettiva, giuridicamente
programmata, la sua regola.
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